










Corsi e spettacoli di Improvvisazione Teatrale...e non solo.
Regolamento
ASSOCIAZIONE ILA APS Regolamento interno
Approvato dal Consiglio Direttivo in data 17 luglio 2026
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
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Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina il funzionamento interno dell’Associazione ILA APS, le modalità di partecipazione dei soci alle attività associative e, in particolare, l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione di improvvisazione teatrale, in attuazione dello Statuto e nel rispetto del Codice del Terzo Settore.
Art.2 - Ambito di applicazione
Il Regolamento è vincolante per tutti i soci, per i collaboratori e per chiunque partecipi alle attività associative, anche a titolo temporaneo o occasionale.
TITOLO II – SOCI E TESSERAMENTO
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Art. 3 – Iscrizione all’Associazione
L’iscrizione avviene secondo quanto previsto dallo Statuto. L’adesione all’Associazione comporta:
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accettazione dello Statuto e del presente Regolamento;
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tesseramento ARCI in corso di validità;
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pagamento della quota associativa annuale deliberata dall’Assemblea.
Art. 4 – Quota associativa
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La quota associativa:
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ha validità annuale;
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non è frazionabile né rimborsabile;
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è distinta da eventuali contributi richiesti per la partecipazione alle attività formative.
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Il Consiglio Direttivo stabilisce tempi e modalità di pagamento della quota.
Art. 5 – Decadenza per morosità
Il mancato pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti comporta la perdita automatica della qualifica di socio, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto.
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TITOLO III – ATTIVITÀ FORMATIVE
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Art. 6 – Tipologia delle attività
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L’Associazione organizza prevalentemente:
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corsi di improvvisazione teatrale (base, intermedi, avanzati);
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workshop intensivi e stage;
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laboratori tematici;
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eventuali spettacoli o saggi finali.
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Art. 6-bis – Programmazione e valutazione delle attività associative
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Il Consiglio Direttivo è l’organo competente a valutare, definire e deliberare le attività associative da implementare, nel rispetto delle finalità e degli scopi previsti dallo Statuto dell’Associazione ILA APS. A tal fine, il Consiglio Direttivo:
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analizza le esigenze formative, culturali e sociali dei soci;
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valuta la coerenza delle attività proposte con le finalità statutarie e con l’indirizzo programmatico approvato dall’Assemblea;
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verifica la sostenibilità organizzativa, economica e logistica delle attività;
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definisce modalità di svolgimento, tempistiche, eventuali contributi richiesti ai soci e utilizzo degli spazi;
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monitora l’andamento delle attività attivate e ne valuta l’efficacia.
Le attività deliberate dal Consiglio Direttivo si intendono autorizzate alla realizzazione, salvo i casi in cui lo Statuto riservi espressamente la decisione o l’approvazione all’Assemblea dei soci.
Art. 7 – Partecipazione ai corsi
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Ai corsi possono partecipare esclusivamente i soci in regola con il tesseramento.
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La partecipazione ai corsi prevede il versamento di un contributo specifico, stabilito dal Consiglio Direttivo.
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Il contributo ai corsi:
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ha esclusivamente funzione di sostegno alle attività associative;
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non costituisce corrispettivo commerciale;
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è rimborsabile nei casi deliberati dal Consiglio Direttivo.
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Art. 8 – Iscrizione e frequenza
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L’iscrizione ai corsi è subordinata:
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alla disponibilità dei posti;
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alla valutazione dell’idoneità del livello, se prevista.
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I soci partecipanti si impegnano a garantire una frequenza regolare e un comportamento rispettoso verso docenti e altri partecipanti.
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Art. 9 – Docenti e formatori
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Tutte le attività formative promosse dall’Associazione, comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, corsi, laboratori, workshop, stage, percorsi formativi strutturati o sperimentali e ogni altra iniziativa con finalità formativa, sono condotte da docenti e formatori nominati dal Consiglio Direttivo, che ne valuta competenze, esperienza e coerenza con le finalità associative
I docenti possono essere:
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soci dell’Associazione;
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formatori esterni incaricati dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo decide modalità, durata e contenuto degli incarichi e disciplina i rapporti con i docenti e i formatori attraverso accordi o incarichi conformi alla normativa vigente.
TITOLO IV – UTILIZZO DEGLI SPAZI
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Art. 10 – Spazi per le attività
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Le attività dell’Associazione possono svolgersi:
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presso una sede di proprietà, in godimento o comunque stabilmente nella disponibilità dell’Associazione, qualora esistente;
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ovvero presso spazi concessi temporaneamente, presi in affitto o messi a disposizione da enti pubblici o privati.
Il Consiglio Direttivo individua e approva gli spazi da utilizzare per lo svolgimento delle attività associative, valutandone l’idoneità, la sostenibilità economica, la sicurezza e la coerenza con le finalità dell’Associazione.
I soci sono tenuti a rispettare le regole interne dell’Associazione e, ove applicabili, i regolamenti e le disposizioni delle strutture ospitanti.
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Art. 11 – Responsabilità
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Ogni socio è tenuto a mantenere un comportamento rispettoso degli spazi, delle attrezzature, dei materiali e delle persone presenti durante lo svolgimento delle attività associative.
I soci sono responsabili di eventuali danni arrecati a locali, attrezzature o beni utilizzati dall’Associazione, qualora tali danni siano derivanti da dolo o negligenza, e sono tenuti al relativo risarcimento.
L’Associazione non risponde dei danni arrecati dai soci in violazione delle regole associative o delle disposizioni impartite dagli organi competenti.
TITOLO V – Comportamento, disciplina e provvedimenti nei confronti dei soci
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Art. 12 – Norme di comportamento
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Durante le attività associative è richiesto:
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rispetto reciproco;
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puntualità;
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ascolto e collaborazione;
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astensione da comportamenti discriminatori, offensivi o violenti.
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Art. 13 – Provvedimenti disciplinari
In caso di comportamenti contrari allo Statuto, al presente Regolamento o alle deliberazioni degli organi sociali, il Consiglio Direttivo può adottare provvedimenti disciplinari proporzionati alla gravità dei fatti, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento.
Art. 14 – Sospensione ed esclusione dei soci
La vita associativa si fonda sul rispetto reciproco, sulla condivisione delle finalità statutarie e sull’osservanza dello Statuto, del presente Regolamento e delle deliberazioni degli organi sociali. Ogni comportamento che comprometta tali principi può comportare l’adozione di provvedimenti disciplinari, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, gradualità e trasparenza.
14.1. Sospensione del socio
Il Consiglio Direttivo può deliberare la sospensione temporanea del socio quando ricorrano comportamenti o situazioni che, pur non giustificando immediatamente l’esclusione, risultino incompatibili con il corretto svolgimento delle attività associative o con la serenità della vita associativa.
Costituiscono cause di sospensione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
-
violazioni del presente Regolamento o delle deliberazioni associative non di particolare gravità;
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lo svolgimento o la promozione da parte del socio di attività formative, artistiche o associative che riproducano o duplicano sostanzialmente quelle dell’Associazione, quando tali attività siano realizzate con l’intento di aggirare, eludere o contrastare le decisioni del Consiglio Direttivo, ovvero di arrecare pregiudizio al regolare svolgimento delle attività associative.
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comportamenti, dichiarazioni pubbliche o iniziative del socio che, per contenuto o modalità, risultino in contrasto con i valori e i principi associativi, ovvero arrechino danno all’immagine, al buon nome o ai rapporti dell’Associazione con enti, istituzioni o soggetti terzi, quando tali condotte siano idonee a compromettere la fiducia, la credibilità o il corretto svolgimento delle attività associative.
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comportamenti inadeguati, offensivi o non collaborativi durante corsi, attività formative, assemblee o iniziative associative;
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reiterata inosservanza delle regole di funzionamento delle attività;
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inadempienze sanabili o situazioni di conflitto che richiedano approfondimenti;
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fatti o segnalazioni in fase di accertamento.
La sospensione ha durata determinata, stabilita dal Consiglio Direttivo, e può prevedere la limitazione o l’esclusione temporanea dalla partecipazione alle attività associative.
14.2. Esclusione del socio
Il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione del socio nei casi di gravi motivi, quando il comportamento o la condotta risultino tali da compromettere in modo irreparabile il rapporto associativo o da arrecare un danno grave all’Associazione.
Costituiscono cause di esclusione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
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grave o reiterata violazione dello Statuto, del Regolamento o delle deliberazioni degli organi sociali;
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denigrazione dell’Associazione, dei suoi organi o dei suoi soci, anche tramite mezzi di comunicazione pubblici o social;
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comportamenti che arrechino danno morale, reputazionale o materiale all’Associazione;
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appropriazione indebita di fondi, beni, documenti o materiali dell’Associazione;
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danneggiamento volontario di attrezzature o spazi utilizzati per le attività associative;
-
condotte discriminatorie, violente o incompatibili con i valori di inclusione, rispetto e solidarietà promossi dall’Associazione;
-
atti volti a ostacolare o compromettere il regolare funzionamento dell’Associazione;
-
perdita dei requisiti necessari per l’ammissione o la permanenza come socio.
14.3. Procedura e comunicazione
Il provvedimento di sospensione o esclusione deve essere:
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deliberato dal Consiglio Direttivo;
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adeguatamente motivato;
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comunicato al socio mediante comunicazione scritta.
Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso secondo le modalità previste dallo
Statuto. Nell’attesa della decisione sul ricorso, il provvedimento resta efficace.
14.4. Rapporti economici
La sospensione o l’esclusione del socio non dà diritto alla restituzione della quota associativa annuale né di eventuali contributi versati per le attività associative.
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TITOLO VI – COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE
Art. 15 – Comunicazioni ufficiali
Le comunicazioni ufficiali dell’Associazione avvengono tramite:
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e-mail;
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canali digitali deliberati dal Consiglio Direttivo;
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comunicazioni dirette ai soci.
Art. 16 – Partecipazione alla vita associativa
I soci sono incoraggiati a:
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partecipare attivamente alle assemblee;
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contribuire alle attività dell’Associazione;
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proporre iniziative coerenti con le finalità statutarie.
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TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17– Modifiche del Regolamento
Il presente Regolamento può essere modificato solo dall’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei soci.
Art. 18 – Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia allo Statuto dell’Associazione ILA APS e alla normativa vigente.
Art. 19 – Clausola interpretativa
Il presente Regolamento deve essere interpretato e applicato in modo coerente con i principi di democraticità, partecipazione e libertà associativa.
Nessuna disposizione del presente Regolamento può essere intesa come limitativa della libertà personale, artistica, culturale o professionale dei soci, se non nei casi in cui comportamenti o attività risultino direttamente lesivi delle finalità associative, del corretto funzionamento dell’Associazione o delle deliberazioni assunte dai suoi organi sociali.
In caso di dubbio interpretativo, prevale l’interpretazione maggiormente conforme allo Statuto e alle finalità dell’Associazione.
Ferrara, 17 luglio 2026