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Regolamento

ASSOCIAZIONE ILA APS Regolamento interno

Approvato dal Consiglio Direttivo in data 17 luglio 2026

 

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

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Art. 1 - Oggetto del Regolamento

 

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento interno dell’Associazione ILA APS, le modalità di partecipazione dei soci alle attività associative e, in particolare, l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione di improvvisazione teatrale, in attuazione dello Statuto e nel rispetto del Codice del Terzo Settore.

Art.2 - Ambito di applicazione

Il Regolamento è vincolante per tutti i soci, per i collaboratori e per chiunque partecipi alle attività associative, anche a titolo temporaneo o occasionale.

 

TITOLO II – SOCI E TESSERAMENTO

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Art. 3 – Iscrizione all’Associazione

 

L’iscrizione avviene secondo quanto previsto dallo Statuto. L’adesione all’Associazione comporta:

  • accettazione dello Statuto e del presente Regolamento;

  • tesseramento ARCI in corso di validità;

  • pagamento della quota associativa annuale deliberata dall’Assemblea.

 

Art. 4 – Quota associativa

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La quota associativa:

  • ha validità annuale;

  • non è frazionabile né rimborsabile;

  • è distinta da eventuali contributi richiesti per la partecipazione alle attività formative.

  • Il Consiglio Direttivo stabilisce tempi e modalità di pagamento della quota.

 

Art. 5 – Decadenza per morosità

 

Il mancato pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti comporta la perdita automatica della qualifica di socio, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto.

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TITOLO III – ATTIVITÀ FORMATIVE

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Art. 6 – Tipologia delle attività

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L’Associazione organizza prevalentemente:

  • corsi di improvvisazione teatrale (base, intermedi, avanzati);

  • workshop intensivi e stage;

  • laboratori tematici;

  • eventuali spettacoli o saggi finali.

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Art. 6-bis – Programmazione e valutazione delle attività associative

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Il Consiglio Direttivo è l’organo competente a valutare, definire e deliberare le attività associative da implementare, nel rispetto delle finalità e degli scopi previsti dallo Statuto dell’Associazione ILA APS. A tal fine, il Consiglio Direttivo:

  • analizza le esigenze formative, culturali e sociali dei soci;

  • valuta la coerenza delle attività proposte con le finalità statutarie e con l’indirizzo programmatico approvato dall’Assemblea;

  • verifica la sostenibilità organizzativa, economica e logistica delle attività;

  • definisce modalità di svolgimento, tempistiche, eventuali contributi richiesti ai soci e utilizzo degli spazi;

  • monitora l’andamento delle attività attivate e ne valuta l’efficacia.

Le attività deliberate dal Consiglio Direttivo si intendono autorizzate alla realizzazione, salvo i casi in cui lo Statuto riservi espressamente la decisione o l’approvazione all’Assemblea dei soci.

 

Art. 7 – Partecipazione ai corsi

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  1. Ai corsi possono partecipare esclusivamente i soci in regola con il tesseramento.

  2. La partecipazione ai corsi prevede il versamento di un contributo specifico, stabilito dal Consiglio Direttivo.

  3. Il contributo ai corsi:

    • ha esclusivamente funzione di sostegno alle attività associative;

    • non costituisce corrispettivo commerciale;

    • è rimborsabile nei casi deliberati dal Consiglio Direttivo.

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Art. 8 – Iscrizione e frequenza

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  1. L’iscrizione ai corsi è subordinata:

    • alla disponibilità dei posti;

    • alla valutazione dell’idoneità del livello, se prevista.

  2. I soci partecipanti si impegnano a garantire una frequenza regolare e un comportamento rispettoso verso docenti e altri partecipanti.

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Art. 9 – Docenti e formatori

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Tutte le attività formative promosse dall’Associazione, comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, corsi, laboratori, workshop, stage, percorsi formativi strutturati o sperimentali e ogni altra iniziativa con finalità formativa, sono condotte da docenti e formatori nominati dal Consiglio Direttivo, che ne valuta competenze, esperienza e coerenza con le finalità associative

I docenti possono essere:

  • soci dell’Associazione;

  • formatori esterni incaricati dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo decide modalità, durata e contenuto degli incarichi e disciplina i rapporti con i docenti e i formatori attraverso accordi o incarichi conformi alla normativa vigente.

 

TITOLO IV – UTILIZZO DEGLI SPAZI

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Art. 10 – Spazi per le attività

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Le attività dell’Associazione possono svolgersi:

  1. presso una sede di proprietà, in godimento o comunque stabilmente nella disponibilità dell’Associazione, qualora esistente;

  2. ovvero presso spazi concessi temporaneamente, presi in affitto o messi a disposizione da enti pubblici o privati.

Il Consiglio Direttivo individua e approva gli spazi da utilizzare per lo svolgimento delle attività associative, valutandone l’idoneità, la sostenibilità economica, la sicurezza e la coerenza con le finalità dell’Associazione.

I soci sono tenuti a rispettare le regole interne dell’Associazione e, ove applicabili, i regolamenti e le disposizioni delle strutture ospitanti.

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Art. 11 – Responsabilità

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Ogni socio è tenuto a mantenere un comportamento rispettoso degli spazi, delle attrezzature, dei materiali e delle persone presenti durante lo svolgimento delle attività associative.

I soci sono responsabili di eventuali danni arrecati a locali, attrezzature o beni utilizzati dall’Associazione, qualora tali danni siano derivanti da dolo o negligenza, e sono tenuti al relativo risarcimento.

L’Associazione non risponde dei danni arrecati dai soci in violazione delle regole associative o delle disposizioni impartite dagli organi competenti.

 

TITOLO V – Comportamento, disciplina e provvedimenti nei confronti dei soci

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Art. 12 – Norme di comportamento

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Durante le attività associative è richiesto:

  • rispetto reciproco;

  • puntualità;

  • ascolto e collaborazione;

  • astensione da comportamenti discriminatori, offensivi o violenti.

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Art. 13 – Provvedimenti disciplinari

 

In caso di comportamenti contrari allo Statuto, al presente Regolamento o alle deliberazioni degli organi sociali, il Consiglio Direttivo può adottare provvedimenti disciplinari proporzionati alla gravità dei fatti, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento.

 

Art. 14 – Sospensione ed esclusione dei soci

 

La vita associativa si fonda sul rispetto reciproco, sulla condivisione delle finalità statutarie e sull’osservanza dello Statuto, del presente Regolamento e delle deliberazioni degli organi sociali. Ogni comportamento che comprometta tali principi può comportare l’adozione di provvedimenti disciplinari, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, gradualità e trasparenza.

 

14.1. Sospensione del socio

 

Il Consiglio Direttivo può deliberare la sospensione temporanea del socio quando ricorrano comportamenti o situazioni che, pur non giustificando immediatamente l’esclusione, risultino incompatibili con il corretto svolgimento delle attività associative o con la serenità della vita associativa.

Costituiscono cause di sospensione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • violazioni del presente Regolamento o delle deliberazioni associative non di particolare gravità;

  • lo svolgimento o la promozione da parte del socio di attività formative, artistiche o associative che riproducano o duplicano sostanzialmente quelle dell’Associazione, quando tali attività siano realizzate con l’intento di aggirare, eludere o contrastare le decisioni del Consiglio Direttivo, ovvero di arrecare pregiudizio al regolare svolgimento delle attività associative.

  • comportamenti, dichiarazioni pubbliche o iniziative del socio che, per contenuto o modalità, risultino in contrasto con i valori e i principi associativi, ovvero arrechino danno all’immagine, al buon nome o ai rapporti dell’Associazione con enti, istituzioni o soggetti terzi, quando tali condotte siano idonee a compromettere la fiducia, la credibilità o il corretto svolgimento delle attività associative.

  • comportamenti inadeguati, offensivi o non collaborativi durante corsi, attività formative, assemblee o iniziative associative;

  • reiterata inosservanza delle regole di funzionamento delle attività;

  • inadempienze sanabili o situazioni di conflitto che richiedano approfondimenti;

  • fatti o segnalazioni in fase di accertamento.

 

La sospensione ha durata determinata, stabilita dal Consiglio Direttivo, e può prevedere la limitazione o l’esclusione temporanea dalla partecipazione alle attività associative.

 

14.2. Esclusione del socio

 

Il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione del socio nei casi di gravi motivi, quando il comportamento o la condotta risultino tali da compromettere in modo irreparabile il rapporto associativo o da arrecare un danno grave all’Associazione.

Costituiscono cause di esclusione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • grave o reiterata violazione dello Statuto, del Regolamento o delle deliberazioni degli organi sociali;

  • denigrazione dell’Associazione, dei suoi organi o dei suoi soci, anche tramite mezzi di comunicazione pubblici o social;

  • comportamenti che arrechino danno morale, reputazionale o materiale all’Associazione;

  • appropriazione indebita di fondi, beni, documenti o materiali dell’Associazione;

  • danneggiamento volontario di attrezzature o spazi utilizzati per le attività associative;

  • condotte discriminatorie, violente o incompatibili con i valori di inclusione, rispetto e solidarietà promossi dall’Associazione;

  • atti volti a ostacolare o compromettere il regolare funzionamento dell’Associazione;

  • perdita dei requisiti necessari per l’ammissione o la permanenza come socio.

 

14.3. Procedura e comunicazione

 

Il provvedimento di sospensione o esclusione deve essere:

  • deliberato dal Consiglio Direttivo;

  • adeguatamente motivato;

  • comunicato al socio mediante comunicazione scritta.

Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso secondo le modalità previste dallo

Statuto. Nell’attesa della decisione sul ricorso, il provvedimento resta efficace.

 

14.4. Rapporti economici

 

La sospensione o l’esclusione del socio non dà diritto alla restituzione della quota associativa annuale né di eventuali contributi versati per le attività associative.

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TITOLO VI – COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

 

Art. 15 – Comunicazioni ufficiali

 

Le comunicazioni ufficiali dell’Associazione avvengono tramite:

  • e-mail;

  • canali digitali deliberati dal Consiglio Direttivo;

  • comunicazioni dirette ai soci.

 

Art. 16 – Partecipazione alla vita associativa

 

I soci sono incoraggiati a:

  • partecipare attivamente alle assemblee;

  • contribuire alle attività dell’Associazione;

  • proporre iniziative coerenti con le finalità statutarie.

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TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 17– Modifiche del Regolamento

 

Il presente Regolamento può essere modificato solo dall’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei soci.

 

Art. 18 – Rinvio

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia allo Statuto dell’Associazione ILA APS e alla normativa vigente.

 

Art. 19 – Clausola interpretativa

 

Il presente Regolamento deve essere interpretato e applicato in modo coerente con i principi di democraticità, partecipazione e libertà associativa.

Nessuna disposizione del presente Regolamento può essere intesa come limitativa della libertà personale, artistica, culturale o professionale dei soci, se non nei casi in cui comportamenti o attività risultino direttamente lesivi delle finalità associative, del corretto funzionamento dell’Associazione o delle deliberazioni assunte dai suoi organi sociali.

In caso di dubbio interpretativo, prevale l’interpretazione maggiormente conforme allo Statuto e alle finalità dell’Associazione.

 

Ferrara, 17 luglio 2026

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